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L’INPS può attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del DURC, fino all’adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell’Organo competente.
Il Ministero del lavoro torna sulla problematica relativa al rilascio del DURC in presenza di ricorso amministrativo sul quale, decorso il termine assegnato dalla legge per la sua decisione, si sia formato il silenzio.
Nell'interpello n. 64/2009 è stato chiarito che il decorrere del tempo per la decisione del ricorso è considerato quale decisione implicita del ricorso (cd silenzio rigetto) il quale ha la medesima valenza di una decisione espressa. Ne consegue che superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso è da intendersi respinto e, in assenza di pendenza di ricorso giudiziario, non sarà possibile certificare la regolarità contributiva dell’impresa.
L’INPS non ha riconosciuto alcuna significatività, ai fini dell’esito del ricorso amministrativo, all’inutile decorso del termine assegnato dal Legislatore per la sua decisione, mentre tale fattispecie viene riconosciuta rilevante quale condizione di procedibilità per promuovere il contenzioso giudiziario.
Pertanto il Ministero del lavoro, per rendere coerente il principio espresso nell'interpello con la vigente regolamentazione dell'INPS in tema di gravame amministrativo, fa presente che lo stesso INPS può attestare la regolarità contributiva fino all’adozione del provvedimento finale.
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Allegato:
NON DISPONIBILE
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